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Tracking pixel nelle email: cosa cambia per newsletter, CRM ed e-commerce
I report di newsletter possono mostrare quante persone hanno aperto un messaggio, quali comunicazioni hanno generato maggiore interesse e, in alcuni casi, il comportamento del singolo destinatario. Queste informazioni vengono spesso utilizzate per valutare le campagne, modificare la frequenza degli invii o creare segmenti da coinvolgere in successive attività di marketing.
Poi un utente cambia idea. Vuole continuare a ricevere le comunicazioni dell’azienda, ma non desidera più che le aperture delle sue email vengano monitorate. La preferenza viene registrata in un’area riservata o attraverso il link presente nella newsletter, mentre il CRM conserva il precedente consenso e la piattaforma di invio continua ad applicare il tracking.
Nessuno ha ignorato deliberatamente la richiesta. Sono i sistemi a non essersi scambiati l’informazione corretta.
Le Linee guida sui tracking pixel pubblicate dal Garante Privacy nel 2026 portano l’attenzione proprio su questa situazione. Il consenso deve essere informato, le possibilità di revoca devono essere granulari e ogni scelta deve trovare applicazione nei sistemi coinvolti. Per molte aziende significa rivedere il rapporto tra moduli di iscrizione, piattaforme newsletter, CRM, e-commerce e marketing automation.
Le nuove Linee guida del Garante sui tracking pixel
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il 17 aprile 2026 le Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026. Il provvedimento concede agli operatori sei mesi dalla pubblicazione per adeguare sistemi e trattamenti già in uso, portando la scadenza al 29 ottobre 2026.
Le indicazioni riguardano i fornitori di servizi di posta elettronica, le piattaforme per gli invii massivi e tutti i soggetti pubblici o privati che utilizzano questi marcatori. Nel perimetro rientrano quindi newsletter, DEM, messaggi automatici, email transazionali e comunicazioni di servizio.
Il principio indicato dal Garante è chiaro: quando il tracking permette di osservare il comportamento del singolo destinatario, nei casi ordinari è necessario acquisire preventivamente un consenso libero, specifico e informato. L’utente deve inoltre sapere che il messaggio contiene un sistema di tracciamento e comprendere per quale finalità saranno utilizzate le informazioni raccolte.
Cosa rileva un tracking pixel inserito in un’email
Un tracking pixel è una piccola immagine, spesso trasparente e non visibile, che non si trova direttamente nel messaggio ma viene richiamata da un server remoto. Quando l’email viene aperta, il client di posta può inviare automaticamente una richiesta al server per caricare l’immagine.
Questo passaggio permette al mittente o a un suo fornitore di sapere che il messaggio è stato aperto. A seconda della tecnologia utilizzata e della configurazione, possono essere raccolte anche altre informazioni, come l’indirizzo IP, il dispositivo adoperato, il momento della consultazione e il numero di aperture successive.
Per il marketing questi dati possono alimentare attività apparentemente ordinarie: valutare il tasso di apertura, modificare l’oggetto delle newsletter, interrompere gli invii verso contatti ritenuti poco interessati oppure costruire profili sulla base dei comportamenti osservati.
Dal punto di vista dell’utente, però, il meccanismo resta spesso invisibile. Il destinatario legge una comunicazione senza percepire che quell’azione può essere registrata e associata al suo profilo. È questo carattere nascosto a rendere necessarie maggiore trasparenza e una gestione più precisa delle preferenze.

Il consenso è la regola per il tracciamento individuale
Le Linee guida richiamano l’articolo 122 del Codice Privacy, che disciplina l’accesso alle informazioni presenti nel dispositivo dell’utente e l’impiego di strumenti capaci di monitorarne il comportamento.
Quando l’apertura della singola email viene associata a un destinatario e utilizzata per analizzare le sue preferenze, adattare la frequenza delle comunicazioni o costruire segmenti commerciali, il consenso deve precedere il trattamento.
L’informazione può essere fornita su più livelli. Nel modulo di iscrizione, per esempio, può comparire un testo sintetico accompagnato da un collegamento verso un’informativa più approfondita. Il titolare deve però verificare che il percorso sia chiaro, accessibile e capace di spiegare la presenza del tracking e le sue finalità.
La piattaforma utilizzata per inviare le newsletter non risolve automaticamente questo passaggio. La responsabilità di individuare il corretto presupposto giuridico e di configurare coerentemente il trattamento rimane in capo al titolare, con il supporto delle figure legali e privacy che seguono l’organizzazione.
Un consenso iniziale, due possibilità di revoca
Uno dei passaggi più interessanti delle Linee guida riguarda il rapporto tra il consenso alle comunicazioni promozionali e quello ai tracking pixel.
Il Garante riconosce che chiedere consensi separati e ripetuti può generare confusione e affaticamento. Per questo ammette che il consenso al tracking possa essere compreso in quello più generale alla ricezione di comunicazioni promozionali, a condizione che la richiesta sia formulata in modo neutro e che l’utente sia informato con chiarezza.
Non è quindi sempre necessaria una seconda checkbox dedicata esclusivamente al pixel. La gestione cambia quando l’utente decide di modificare la scelta effettuata.
Il destinatario deve poter revocare l’intero consenso e interrompere le comunicazioni, oppure rifiutare soltanto il tracciamento continuando a ricevere le email.
Il link inserito nel footer non dovrebbe condurre necessariamente alla sola disiscrizione. Può portare a un’area nella quale l’utente gestisce separatamente la ricezione delle comunicazioni e il monitoraggio delle aperture.
Questa impostazione protegge una scelta più articolata del semplice “iscritto” o “disiscritto”. Ed è proprio qui che molte infrastrutture costruite nel tempo mostrano i propri limiti.
La checkbox avvia il processo, ma non lo conclude
Una persona può entrare in contatto con l’azienda attraverso diversi punti: il form della newsletter, la registrazione all’e-commerce, il download di un documento, una richiesta commerciale o l’iscrizione a un’area riservata.
Ciascun sistema può registrare un’informazione sul consenso. Il CRM conserva una generica autorizzazione al marketing, l’e-commerce memorizza l’iscrizione alla newsletter e la piattaforma di invio gestisce le disiscrizioni. Finché la preferenza non cambia, questa frammentazione può restare nascosta.
La difficoltà emerge quando bisogna rappresentare una scelta più precisa: email promozionali sì, tracking individuale no.
Un campo generico come “consenso marketing: attivo” non descrive più correttamente la volontà della persona. Serve distinguere le finalità, conservare la versione dell’informativa accettata, registrare quando la scelta è stata concessa o revocata e sapere da quale punto di contatto proviene la modifica.
Lo storico assume così una funzione concreta. Permette di ricostruire l’evoluzione delle preferenze e di dimostrare quali indicazioni fossero attive in un determinato momento, come richiesto dal principio di responsabilizzazione previsto dal GDPR. L’articolo 7 del Regolamento stabilisce inoltre che il titolare debba poter dimostrare il consenso e garantire una revoca agevole.
La revoca deve produrre un comportamento nei sistemi
È in questo passaggio che interviene Consensi. La soluzione centralizza le preferenze dell’utente, ne conserva lo storico e rende disponibile l’informazione aggiornata alle applicazioni collegate.
Se una persona decide di continuare a ricevere la newsletter rinunciando soltanto al tracking, Consensi permette di mantenere distinte le due scelte. La modifica può quindi essere trasmessa alla piattaforma di invio, che dovrà essere configurata per escludere il monitoraggio delle aperture per quel contatto.
Quando la piattaforma supporta questa possibilità, la preferenza può essere applicata attraverso un’integrazione. Se invece non consente di disattivare il tracking per il singolo destinatario, il flusso può richiedere segmenti separati, regole di invio differenti o l’impiego di strumenti compatibili con una gestione granulare.
Lo stesso aggiornamento deve raggiungere il CRM, l’e-commerce e le eventuali automazioni di marketing. In questo modo, una nuova registrazione non sovrascrive una revoca già espressa e un’importazione manuale non riporta il consenso a uno stato generico.
Consensi agisce come punto di coordinamento: la preferenza viene registrata una volta e resa disponibile ai sistemi che devono applicarla, riducendo il rischio che ogni piattaforma conservi una versione diversa della scelta dell’utente.
Cosa cambia per i contatti già presenti
Le Linee guida distinguono i nuovi trattamenti da quelli già in corso.
Per i nuovi contatti, il consenso deve essere raccolto preventivamente, preferibilmente nel momento in cui viene acquisito l’indirizzo email. La persona deve ricevere le informazioni sul tracking prima che le vengano inviate comunicazioni contenenti il marcatore.
Per le liste e i trattamenti già attivi, il Garante prevede un regime transitorio. Il titolare può integrare l’informativa attraverso il primo messaggio utile o in un altro momento adatto al rapporto esistente, ma deve introdurre e rendere riconoscibile un meccanismo di revoca granulare. Questo regime è destinato a ridursi progressivamente, mentre le nuove iscrizioni seguiranno la regola del consenso preventivo.
Il periodo di adeguamento dovrebbe quindi servire a ricostruire i flussi prima di modificare moduli e informative.
La scadenza mette alla prova i collegamenti, non soltanto i testi
Aggiornare l’informativa aiuta l’utente a capire che il tracking esiste. Aggiungere una preferenza gli permette di esprimere una scelta. Il passaggio decisivo arriva subito dopo: newsletter, CRM ed e-commerce devono riconoscere quella scelta e mantenerla nel tempo.
La differenza sta tra raccogliere un consenso e costruire un processo capace di rispettarlo.
Prima del 29 ottobre 2026, vale quindi la pena ricostruire il percorso completo: da dove nasce la preferenza, dove viene conservata, quali applicazioni la utilizzano e cosa accade quando viene modificata.
Se una scelta raccolta sul sito deve essere rispettata da newsletter, CRM ed e-commerce, possiamo aiutarti a ricostruire il flusso e valutare come collegare i sistemi coinvolti.
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